I primi due commi dell'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, sono sostituiti dai seguenti: "Con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, un prefetto della Repubblica puo' essere nominato Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa. L'incarico ha durata non superiore a un triennio e puo' essere prorogato fino ad ulteriori tre anni. Con proprio decreto, il Ministro dell'interno, ai fini della prevenzione e della lotta contro la delinquenza mafiosa, delega all'Alto commissario poteri di coordinamento tra gli organi amministrativi e di polizia, sul piano locale e sul piano nazionale, stabilendo modalita' e limiti per l'esercizio della delega; detta specifiche disposizioni per l'organizzazione, oltre che degli uffici e servizi presso le prefetture, degli uffici posti alle dirette dipendenze dell'Alto commissario, assegnando a questi ultimi il relativo personale, anche in deroga alle norme vigenti, sentite le amministrazioni interessate. L'Alto commissario trasmette periodicamente al Ministro dell'interno relazioni informative sull'attivita' svolta e valutazioni sull'andamento della criminalita' di tipo mafioso". Il terzo comma del predetto articolo 1 e' sostituito dal seguente: "Qualora sulla base di elementi comunque acquisiti vi sia necessita' di verificare se ricorrano pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso, all'Alto commissario sono attribuiti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, poteri di accesso e di accertamento presso pubbliche amministrazioni, enti pubblici anche economici, banche, istituti di credito pubblici e privati, societa' fiduciarie e presso ogni altro istituto o societa' che esercita la raccolta del risparmio o l'intermediazione finanziaria, con la possibilita' di avvalersi degli organi di polizia tributaria". L'ultimo comma del predetto articolo 1 e' sostituito dal seguente: "L'Alto commissario e' destinatario di tutte le comunicazioni provenienti dal Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) ai sensi dell'articolo 6, ultimo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e, altresi', di quelle provenienti dal Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) quando riguardino fatti comunque connessi ad attivita' di tipo mafioso. L'Alto commissario, d'intesa con il direttore del SISDE, puo' disporre, ai fini dell'esercizio delle sue funzioni, delle strutture e dei mezzi del Servizio, in base a modalita' stabilite nel decreto di cui al precedente secondo comma". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente dell Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Testo vigente dal 16 novembre 1988
