A decorrere dall'entrata in vigore della legge 20 novembre 1987, n. 472, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, l'indennita' prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e' soppressa. A decorrere dalla stessa data all'Alto commissario compete l'indennita' di cui all'articolo 11- bis del predetto decreto-legge n. 387 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla citata legge 20 novembre 1987, n. 472. Ferma restando l'applicazione degli ordinamenti vigenti per le amministrazioni di rispettiva appartenenza, al personale comunque posto alle dipendenze dell'Alto commissario e' attribuito un trattamento economico accessorio da determinarsi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Tale trattamento non puo' in ogni caso superare la misura massima degli emolumenti accessori erogati al personale di corrispondente grado o qualifica appartenente ai Servizi per le informazioni e la sicurezza. Il servizio prestato alle dipendenze dell'Alto commissario dal personale indicato nel comma 2, e' riconosciuto come servizio utile a tutti gli effetti presso le rispettive amministrazioni di appartenenza, anche ai fini dell'eventuale avanzamento o progressione in carriera, nonche' della progressione economica.
Testo vigente dal 16 novembre 1988
