Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, sono aggiunti i seguenti: "Art. 1-bis. - 1. Nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 1, quarto comma, l'Alto commissario puo' richiedere ai funzionari responsabili degli uffici delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici anche economici, delle banche, degli istituti di credito pubblici e privati, delle societa' fiduciarie e di ogni altro istituto o societa' che esercita la raccolta del risparmio o l'intermediazione finanziaria, nonche' ai presidenti dei relativi organi di controllo, dati e informazioni su atti e documenti in loro possesso, ed ogni altra notizia ritenuta utile, ai fini dell'espletamento delle funzioni conferitegli. 2. Ai fini di cui al comma 1 si osservano le disposizioni dell'articolo 7, secondo comma, della legge 1› aprile 1981, n. 121, ed e' comunque garantito l'anonimato sui trattamenti e accertamenti sanitari di cui all'articolo 95 della legge 22 dicembre 1975, n. 685. 3. I soggetti indicati nel comma 1 che non ottemperano alle richieste di dati e informazioni o forniscono all'Alto commissario dati e informazioni non veritieri sono puniti, se il fatto non costituisce piu' grave reato, con l'arresto da sei mesi ad un anno. 4. Ove sussistano le condizioni previste nell'articolo 1, quarto comma, l'Alto commissario puo' altresi' richiedere ai soggetti indicati nel comma 1 di effettuare ispezioni nell'ambito di uffici e servizi posti alle loro dipendenze, verifiche sulle procedure amministrative e sull'esecuzione degli appalti di opere e forniture e delle concessioni di opere e servizi, nonche' sull'erogazione e sull'impiego di finanziamenti pubblici, mutui agevolati e contributi comunitari, e di dargli comunicazione dei risultati, anche parziali. Alle verifiche predette puo' procedere lo stesso Alto commissario direttamente o a mezzo di funzionari appositamente incaricati. 5. Se dagli accertamenti effettuati ai sensi del presente articolo e dell'articolo 1 emergono illeciti amministrativi in materia fiscale, valutaria o previdenziale, l'Alto commissario dispone che ne siano informate le autorita' amministrative competenti per i provvedimenti conseguenti. Art. 1-ter. - 1. In deroga a quanto stabilito nell'articolo 7, primo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, un apposito nucleo formato con personale specializzato dei Servizi per le informazioni e la sicurezza e' posto alle dirette dipendenze dell'Alto commissario, il quale ne dispone per l'espletamento di attivita' informative e di accertamenti connessi alla lotta alla criminalita' organizzata di tipo mafioso. 2. Il personale predetto ha l'obbligo di fare rapporto esclusivamente all'Alto commissario il quale riferisce al Ministro dell'interno. All'Alto commissario e' fatto obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati, avvalendosi, ove necessario, della facolta' di cui al quarto comma dell'articolo 9 della legge 24 ottobre 1977, n. 801. 3. L'Alto commissario potra' anche su segnalazione dell'autorita' giudiziaria adottare o, previa intesa con il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, fare adottare, dagli uffici competenti, tutte le misure che valgono ad assicurare, garantendone la riservatezza anche in atti della pubblica amministrazione, la incolumita' delle persone esposte a grave pericolo per effetto della loro collaborazione nella lotta contro la mafia o di dichiarazioni da esse rese nel corso di indagini di polizia o di procedimenti penali, riguardanti fatti riferibili a organizzazioni e attivita' criminose di stampo mafioso. Tali misure potranno anche essere adottate per garantire l'incolumita' dei prossimi congiunti. 4. La dotazione di personale, mezzi e strutture logistiche del nucleo di cui al comma 1 e' stabilita con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa ove trattisi di personale proveniente dal SISMI, su proposta dell'Alto commissario. Art. 1-quater. - 1. Per le esigenze informative specificamente connesse alla lotta contro la delinquenza di tipo mafioso, il centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1› aprile 1981, n. 121, provvede a costituire un'apposita sezione per la classificazione, l'analisi, l'elaborazione di notizie, informazioni e dati specificamente attinenti ai fenomeni di tipo mafioso. 2. L'Alto commissario puo' accedere ai dati ed alle informazioni esistenti negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui al comma 1; il personale posto alle sue dipendenze, fermo quanto previsto dalla vigente normativa, puo' accedere alle notizie, alle informazioni ed ai dati contenuti nella sezione speciale di cui al comma 1. Si osservano le modalita' e le procedure stabilite nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378. Art. 1-quinquies. - 1. Per l'espletamento dei suoi compiti istituzionali l'Alto commissario puo' proporre al tribunale del luogo in cui la persona dimora l'applicazione delle misure di prevenzione ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni; puo' altresi' esercitare le altre facolta' attribuite dalla stessa legge alle autorita' cui spetta di promuovere il procedimento di prevenzione. L'Alto commissario dispone che delle proposte inoltrate al tribunale sia data comunicazione alla questura territorialmente competente per gli adempimenti previsti nel quarto comma dell'articolo 10- bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. L'Alto commissario ha facolta' di convocare qualsiasi persona avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 15 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e ne riferisce semestralmente al Ministro dell'interno. 3. Per l'espletamento dei suoi compiti l'Alto commissario puo' esercitare, su delega del Ministro dell'interno, la facolta' di cui all'articolo 165- ter del codice di procedura penale. 4. L'autorita' giudiziaria competente, senza ritardo, trasmette ovvero autorizza gli organi di polizia giudiziaria a trasmettere all'Alto commissario copia dei rapporti, delle perizie tossicologiche in materia di stupefacenti e di ogni altro atto ritenuto utile, concernenti fatti comunque connessi a delitti di tipo mafioso; e' altresi' trasmessa all'Alto commissario copia delle perizie balistiche espletate in procedimenti penali. L'autorita' giudiziaria, qualora ritenga di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 307 del codice di procedura penale, dispone, con decreto motivato, che la trasmissione sia procrastinata per il tempo strettamente necessario. La documentazione trasmessa e' coperta dal segreto di ufficio. 5. L'autorita' giudiziaria, ove lo ritenga opportuno, puo' fornire all'Alto commissario, su sua richiesta, informazioni su iniziative di polizia giudiziaria concernenti la criminalita' di tipo mafioso. 6. L'Alto commissario, per ragioni del proprio ufficio, ha facolta' di visitare gli istituti penitenziari e puo' essere autorizzato dagli organi competenti ad avere colloqui personali con detenuti e internati. Tali facolta' non sono delegabili. Di detti colloqui l'Alto commissario fara' specifica menzione nelle relazioni di cui al terzo comma dell'articolo 1. 7. Il procuratore della Repubblica del luogo dove le operazioni debbono essere eseguite puo' autorizzare le intercettazioni di cui all'articolo 16 della legge 13 settembre 1982, n. 646, anche a richiesta dell'Alto commissario. Art. 1-sexies. - 1. Per l'esercizio delle funzioni di coordinamento attribuitegli, l'Alto commissario, previa autorizzazione del Ministro dell'interno e conseguenti intese con i prefetti delle province interessate ai problemi da trattare, puo' convocare apposite conferenze interprovinciali, anche allo scopo di concertare ogni utile iniziativa degli organi di polizia e delle altre amministrazioni pubbliche nel quadro della lotta alla criminalita' organizzata di tipo mafioso. 2. Alle conferenze di cui al comma 1 partecipano le autorita' provinciali di pubblica sicurezza, i comandanti dei reparti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonche' i responsabili delle altre Forze di polizia; sono invitati a partecipare componenti dell'ordine giudiziario d'intesa con il procuratore generale presso la corte di appello e possono essere chiamati a partecipare i titolari di uffici periferici dello Stato, nonche' i rappresentanti delle regioni e degli enti locali. Dei risultati delle conferenze viene data comunicazione al Ministro dell'interno. Art. 1-septies. - 1. L'Alto commissario puo' comunicare alle autorita' competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni in materia di armi ed esplosivi e per lo svolgimento di attivita' economiche, nonche' di titoli abilitativi alla conduzione di mezzi ed al trasporto di persone o cose, elementi di fatto ed altre indicazioni utili alla valutazione, nell'ambito della discrezionalita' ammessa dalla legge, dei requisiti soggettivi richiesti per il rilascio, il rinnovo, la sospensione o la revoca delle licenze, autorizzazioni, concessioni e degli altri titoli menzionati. Art. 1-octies. - 1. Per l'analisi degli aspetti finanziari, socio-economici, storici e culturali dei fenomeni di carattere mafioso, su proposta dell'Alto commissario, il Ministro dell'interno puo' conferire, con contratto di diritto privato, ad esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, in numero non superiore a dieci, incarichi di studio e ricerca. 2. Il compenso agli esperti e' determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro".
Testo vigente dal 16 novembre 1988
