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A decorrere dall'anno 1971, ai comuni e alle province che, nonostante l'applicazione dei tributi con eccedenze sulle aliquote massime in misura non inferiore a quelle fissate dall'articolo 306 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed aggiunte, con le eccezioni previste dall'articolo 11 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, non conseguano il pareggio economico del bilancio, e' concesso un contributo annuale, sempre che non fruiscano di particolari provvidenze dello Stato previste in leggi speciali. Per i comuni montani e per quelli delle piccole isole, determinati ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e dell'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703 e successive modificazioni ed aggiunte, la misura delle eccedenze indicate nel primo comma e' ridotta a meta'. Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione dei precedenti commi si provvedera' con apposito fondo da istituire annualmente nel bilancio del Ministero dell'interno e da ripartire nella misura di un quarto alle province e di tre quarti ai comuni. Al predetto fondo e' devoluta la quota del 4 per cento del provente dell'IGE, al netto delle restituzioni e dei rimborsi, riscosso nel terzo esercizio antecedente. I contributi a favore dei comuni e delle province interessati sono stabiliti annualmente, con decreti del Ministro per l'interno, in misura proporzionale all'importo del mutuo autorizzato per il pareggio del bilancio relativo al penultimo esercizio precedente, in base a un coefficiente da fissarsi con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro. Il coefficiente di cui al comma precedente e' calcolato separatamente per le province e per i comuni dividendo l'ammontare della quota loro spettante sul fondo previsto dal presente articolo per l'importo complessivo dei mutui autorizzati a pareggio dei bilanci relativi al penultimo esercizio precedente rispettivamente delle province e dei comuni, che non abbiano fruito, per lo stesso esercizio, di particolari provvidenze dello Stato previste in leggi speciali.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1969 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-12-22;964~art10 · fonte del testo