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Le quote di compartecipazione del 7,80 per cento e del 2,60 per cento del provento dell'IGE, al netto delle restituzioni e dei rimborsi, da attribuire ai comuni ed alle province a norma degli articoli 1 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703 e successive modificazioni, sono determinate, a partire dall'anno finanziario 1969, sul provento netto riscosso nel terzo esercizio antecedente. Con effetto dal 1 gennaio 1970 le predette quote sono elevate, rispettivamente, al 9,40 e al 3,50 per cento e sono cosi' ripartite:

  • a)per meta' in proporzione diretta della popolazione residente, in base ai dati del censimento ufficiale demografico;
  • b)per meta' in proporzione inversa al gettito pro capite dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, per i comuni, e dell'addizionale provinciale a detto tributo per le province, nonche' delle sovrimposte sui terreni e sui fabbricati di ciascun comune e di ciascuna provincia per la relativa popolazione residente. Il gettito dei tributi di cui alla lettera b) del comma precedente e' quello iscritto a ruolo nel terzo esercizio antecedente a quello cui il riparto si riferisce. L'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 420, e' abrogato.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1969 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-12-22;964~art11 · fonte del testo