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A compensazione della perdita subita dai comuni, a seguito della totale abolizione dell'imposta di consumo sul vino, e' attribuita ai comuni stessi, per gli anni 1967, 1968 e 1969, una integrazione a carico del bilancio dello Stato pari all'ammontare delle riscossioni conseguite dai comuni medesimi nell'anno 1959 per imposta di consumo sul vino e relative super-contribuzioni ed addizionali, al netto delle somme eventualmente percepite negli stessi anni 1967, 1968 e 1969 a titolo di compartecipazione al provento dell'imposta generale sull'entrata sui vini e sulle carni, prevista dall'articolo 5 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079. Il Ministro per le finanze e' autorizzato ad erogare ai comuni, con popolazione non superiore ai 60.000 abitanti, acconti provvisori commisurati alla meta' del gettito conseguito nell'anno 1959 a titolo di imposta di consumo sul vino e relative supercontribuzioni ed addizionali. Per l'erogazione della integrazione e degli acconti previsti dai precedenti commi valgono le stesse norme di cui all'articolo 7 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, modificato dall'articolo 1 della legge 20 ottobre 1960, n. 1305. Con le integrazioni di cui al primo comma del presente articolo viene a cessare l'obbligo per lo Stato di provvedere alla compensazione a favore dei comuni delle minori entrate derivanti dall'abolizione dell'imposta di consumo sul vino e sui vini spumanti in bottiglia, nonche' delle relative super-contribuzioni e addizionali, disposta con legge 18 dicembre 1959, n. 1079. Ai fini della corresponsione dell'integrazione, di cui al primo comma del presente articolo, e' autorizzata la spesa di lire 44.000 milioni che sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1968.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1969 al 22 dicembre 2008
