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A decorrere dal 10 gennaio 1970, in favore dei comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti, e' attribuita una quota pari allo 0,75 per cento del provento IGE riscosso nel terzo esercizio antecedente. Tale ammontare sara' ripartito tra i comuni, di cui al comma precedente, in proporzione all'ammontare delle riscossioni conseguite da ciascuno di essi nell'anno 1959 per l'imposta di consumo sul vino e relative super-contribuzioni ed addizionali. Le modalita' relative alla ripartizione suddetta saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze sentiti i Ministri per l'interno e per il tesoro. Alla liquidazione delle somme di spettanza di ciascun comune interessato si provvede annualmente, a cura delle intendenze di finanza, con ordinativi su aperture di credito emessi senza limite di importo sul competente capitolo di spesa.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1969 al 22 dicembre 2008
