Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1969
Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1969 al 22 dicembre 2008. 155 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a concedere, con proprio decreto, la garanzia dello Stato sul restante venti per cento, o eventuale minore quota quale risulta dal conto consuntivo, deliberato dal consiglio comunale o provinciale, dei mutui autorizzati ad integrazione dei bilanci comunali per gli esercizi dal 1957 al 1961 incluso e dei bilanci provinciali per gli esercizi dal 1957 al 1968 incluso, ai comuni ed alle province che, per mancanza di cespiti delegabili, non abbiano potuto o non possano contrarre per intero i relativi mutui. I mutui contratti ai sensi del precedente comma devono essere destinati alla estinzione delle anticipazioni a suo tempo ottenute in conto dei relativi disavanzi economici, nonche' al pagamento delle eventuali spese regolarmente impegnate, previste nei bilanci cui i mutui stessi si riferiscono e non ancora soddisfatte. Ai mutui di cui al precedente articolo non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14 della legge 16 settembre 1960, n. 1014.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1969-12-22;964~art17 · fonte del testo