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Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1969 al 22 dicembre 2008. 1071 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Al libro II del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e' aggiunta una parte terza cosi' costituita:

tolto: DELLA SEZIONE AUTONOMA PER IL CREDITO A BREVE TERMINE

tolto: Art. 1. - E' istituita presso la Cassa depositi e prestiti, con gestione propria e bilancio separato, la "Sezione autonoma per il credito a breve termine". Il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e la Commissione parlamentare di vigilanza esercitano le loro funzioni anche per la Sezione autonoma per il credito a breve termine. La rappresentanza legale e la responsabilita' di gestione della Sezione autonoma predetta spettano al direttore generale della Cassa depositi e prestiti. Per quanto non espressamente previsto nella presente terza parte, alla Sezione autonoma per il credito a breve termine si estendono in quanto applicabili, le norme di cui al presente testo unico. Art. 2. - La Sezione autonoma per il credito a breve termine e' autorizzata a concedere anticipazioni ai comuni ed alle province sui mutui da assumere a copertura dei disavanzi economici dei bilanci di previsione, nelle more dell'autorizzazione dei mutui stessi. Le anticipazioni suddette sono rimborsate in unica soluzione, con i relativi interessi annualmente capitalizzati, all'atto della riscossione del mutuo cui si riferiscono e la loro durata non puo', comunque, superare i 24 mesi. Con decreti del Ministro per il tesoro, su deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, registrati alla Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti il saggio di interesse e le altre condizioni e modalita' per l'esecuzione delle operazioni di cui al presente articolo. Il saggio d'interesse per dette anticipazioni non puo' essere superiore a quello vigente per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti. Art. 3. - Scaduto il termine dell'anticipazione, ove il comune o la provincia non abbiano curato gli adempimenti per la concessione del mutuo a copertura del deficit di bilancio, la Cassa depositi e prestiti o la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale rimborsa alla Sezione autonoma per il credito a breve termine l'ammontare dell'anticipazione stessa con i relativi accessori, previa trasformazione di ufficio, del corrispondente importo in mutuo al saggio vigente per la concessione dei prestiti al momento dell'operazione. Il mutuo in contanti o in cartelle, aumentato degli interessi fino al 31 dicembre, della tassa concessione governativa di domanda e di ogni altro onere accessorio, e' posto in ammortamento a decorrere dall'anno successivo ed e' assistito dalla garanzia dello Stato, la quale cessera', in tutto o in parte, con la costituzione delle garanzie di legge da parte dell'ente mutuatario. Art. 4. - Sulle somme dovute alla Sezione autonoma per il credito a breve termine e su quelle dovute ai comuni e alle province, ai sensi degli articoli precedenti, non sono ammessi sequestri, opposizioni od altro impedimento qualsiasi. Art. 5. - Nei limiti e alle condizioni stabilite dal precedente articolo 2, le anticipazioni sono concesse con determinazione del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, che puo' disporne anche la contemporanea erogazione. I provvedimenti, cosi' adottati, sono comunicati, al consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti alla prima adunanza successiva. Art. 6. - Il consiglio comunale o provinciale con lo stesso atto deliberativo del bilancio o con atto successivo, delibera la richiesta di anticipazione sulla base del mutuo autorizzato a ripiano del disavanzo del bilancio del precedente esercizio. La deliberazione anzidetta e' adottata senza l'osservanza degli articoli 190 e 259 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e norme corrispondenti degli ordinamenti degli enti locali nelle Regioni a statuto speciale, e non e' soggetta a speciale approvazione. La richiesta di anticipazione e' fatta dal rappresentante del comune o della provincia ed e' trasmessa direttamente alla Sezione autonoma per il credito a breve termine, e per conoscenza alla prefettura competente, corredata dalla deliberazione di cui sopra nonche' dal decreto di autorizzazione del mutuo concesso nell'esercizio precedente. I fondi provenienti da dette anticipazioni debbono essere utilizzati dall'ente esclusivamente per il pagamento di spese agli aventi diritto, o ai loro aventi causa, iscritte nel bilancio di previsione cui si riferisce l'anticipazione. I mandati di somministrazione delle anticipazioni sono pagabili senza il concorso dell'autorita' tutoria di cui all'articolo 169 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058. Il tesoriere dell'ente richiedente e' direttamente e personalmente responsabile che la erogazione delle somme anticipate avvenga in conformita' delle disposizioni di cui al quarto comma del presente articolo. E' fatto salvo il recupero, in ogni caso, sull'ammontare dell'anticipazione dei debiti per rata di ammortamento di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, e relativi accessori, lasciati insoluti dal comune o dalla provincia beneficiari. Art. 7. - Le operazioni di credito della Sezione autonoma per il credito a breve termine non sono soggette alla tassa di cui ai numeri d'ordine 198 e 199 della tabella A annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121. Agli atti necessari per porre in essere le operazioni di anticipazione, anche se effettuati da altri istituti di credito, nonche' dai tesorieri comunali e provinciali, si applicano le esenzioni ed i privilegi vigenti in materia di mutui a copertura dei disavanzi economici dei bilanci comunali e provinciali, compresi quelli di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, e successive proroghe e modificazioni. Art. 8. - La Sezione autonoma per il credito a breve termine si avvale dei fondi messi a sua disposizione dalla Cassa depositi e prestiti che allo scopo puo' utilizzare anche le giacenze relative alle somme da somministrare sui mutui concessi. Le somme, destinate alla Sezione autonoma per il credito a breve termine, sono dalla Cassa depositi e prestiti accreditate nel conto corrente da istituire per il regolamento dei rapporti tra le due gestioni. Il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, con decreti registrati alla Corte dei conti, determina i limiti, le modalita', le condizioni delle operazioni di provvista, nonche' i saggi attivi e passivi del conto corrente di cui al precedente comma. Art. 9. - L'utile netto derivante dalle operazioni della Sezione e' destinato alla formazione del fondo di riserva. I capitali compresi nel detto fondo di riserva sono impiegati in rendite iscritte a debito dello Stato, in buoni del tesoro ed anche in qualsiasi specie di titoli emessi o garantiti dallo Stato, in cartelle di credito fondiario o di credito agrario, in obbligazioni di enti al cui capitale la Cassa depositi e prestiti partecipi per legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1969-12-22;964~art2 · fonte del testo