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L'articolo 20 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' modificato come segue: al primo comma sono soppresse le parole: "dolciumi, cacao e cioccolato" e le parole "e gas in bombole"; al secondo comma, dopo le parole: "vetri e cristalli in lavori" sono aggiunte le parole: "dolciumi, cacao e cioccolato, gas in bombole per illuminazione, riscaldamento e usi domestici".

Testo in vigore dal 30 dicembre 1969 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-12-22;964~art23 · fonte del testo