Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 dicembre 1969 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
L'articolo 20 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' modificato come segue: al primo comma sono soppresse le parole: "dolciumi, cacao e cioccolato" e le parole "e gas in bombole"; al secondo comma, dopo le parole: "vetri e cristalli in lavori" sono aggiunte le parole: "dolciumi, cacao e cioccolato, gas in bombole per illuminazione, riscaldamento e usi domestici".
Testo in vigore dal 30 dicembre 1969 al 22 dicembre 2008
