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L'articolo 63 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Il capo ufficio delle imposte di consumo, presso il quale sono stati invitati i trasgressori a portare le merci, dispone che sia redatto, secondo le norme del regolamento, il processo verbale da trasmettere al sindaco. Se il processo verbale si riferisce a delitti previsti dal precedente articolo, il sindaco lo invia all'autorita' giudiziaria; se, invece, si riferisce a contravvenzioni, lo trattiene fino al trentesimo giorno dalla redazione del verbale stesso, per inviarlo all'autorita' giudiziaria qualora non sia stata presentata, entro detto periodo, domanda per la definizione amministrativa della trasgressione, ai sensi dell'articolo 66 del presente testo unico. Quando il processo verbale si riferisce a contravvenzioni deve essere fatta espressa menzione del diritto del trasgressore di presentare, entro trenta giorni dalla data del verbale, domanda per la definizione amministrativa della trasgressione. Il processo verbale fa fede, in giudizio, fino a prova contraria".
Testo in vigore dal 30 dicembre 1969 al 22 dicembre 2008
