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Il primo comma dell'articolo 297-sexies, sub articolo 4 della legge 18 maggio 1967, n. 388, e' sostituito dal seguente: "La maggiorazione prevista dall'articolo 297-bis, nonche' la maggiorazione di cui al successivo articolo 297-octies, e l'indennita' di cui all'articolo 297-quater, sono dovute rispettivamente, a favore ed a carico del comune e della provincia, anche per i tributi e le addizionali spettanti o devoluti ad enti diversi dall'ente locale che provvede all'iscrizione a ruolo".
Testo in vigore dal 30 dicembre 1969 al 22 dicembre 2008
