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Le esenzioni previste dal secondo comma dell'articolo 45 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, dall'articolo 17 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1 novembre 1965, n. 1179, nonche' dal comma aggiunto con la legge 7 febbraio 1968, n. 26, all'articolo 3 del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, si applicano alle costruzioni economiche e popolari, contemplate dalle disposizioni stesse, ultimate entro il 31 dicembre 1973.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1969 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1969-12-22;964~art26 · fonte del testo