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Alle spese concernenti erogazioni alle province, ai comuni ed agli altri enti ed istituti, di quote di compartecipazione al provento di tributi erariali, di contributi compensativi di minori entrate derivanti da soppressione o modifica di tributi locali e da agevolazioni fiscali, di contributi a pareggio economico di bilancio, nonche' di quote di entrate devolute agli enti ed istituti anzidetti e di ritenute d'acconto dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti, le professioni, e delle relative addizionali provinciali, operate ai sensi dell'articolo 273 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, si applicano le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. La norma di cui al precedente comma si applica anche alle spese iscritte in bilancio, per i suindicati titoli, in esercizi precedenti al 1968.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1969 al 22 dicembre 2008
