Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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3 versioni dal 1969
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1973 al 22 dicembre 2008. 297 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: L'articolo 305 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e' sostituito dal seguente: "I bilanci dei comuni fino a 100 mila abitanti, che non siano capoluoghi di provincia, devono essere deliberati entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono. Per gli altri comuni e per le province il termine e' fissato rispettivamente al 30 novembre e al 15 dicembre dell'anno precedente. Le giunte comunali e provinciali convocano i rispettivi consigli in tempo utile per assicurare la deliberazione del bilancio entro i termini di cui ai commi precedenti. La riunione dei consigli medesimi deve avere comunque luogo entro 30 giorni prima dei termini suddetti. Trascorso il termine di cui ai commi primo e secondo, entro il 31 dicembre, il prefetto nomina un commissario affinche' predisponga d'ufficio il bilancio da sottoporre ai competenti consigli comunali e provinciali, assegnando ai medesimi il termine massimo di 30 giorni dalla prima convocazione per approvare il bilancio. Decorso infruttuosamente detto termine il prefetto si sostituisce per l'approvazione del bilancio ai consigli comunali e provinciali e si procede allo scioglimento dei consigli stessi a norma di legge. Le giunte provinciali amministrative devono, in caso di competenza esclusiva, esercitare le loro attribuzioni entro il termine di tre mesi dal ricevimento degli atti. Se il controllo e' di competenza della commissione centrale per la finanza locale, il termine anzidetto decorre dalla data del parere dell'organo tutorio provinciale che deve essere, invece, espresso entro 45 giorni dal ricevimento degli atti, salvo proroga di un mese alla commissione centrale ove gli enti interessati non abbiano in tempo utile provveduto a trasmettere la documentazione indispensabile. Decorsi i termini di cui al precedente comma senza che siano stati emanati i relativi provvedimenti i bilanci si intendono approvati".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1969-12-22;964~art4 · fonte del testo