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Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile puo' disporre indagini circa l'andamento ed il costo dei servizi pubblici di trasporto, di cui alla lettera e) dell'articolo 3 del testo unico sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e proporre ai consigli comunali e provinciali l'adeguamento delle tariffe dei pubblici servizi di trasporto. Entro due mesi dalla data di ricevimento dell'invito ministeriale i consigli comunali e provinciali sono tenuti a deliberare sulla proposta di adeguamento delle tariffe. Tali deliberazioni sono sottoposte alla ratifica del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile. In caso di mancata ratifica il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile invita i consigli comunali e provinciali a riesaminare, entro il termine di sessanta giorni, la precedente deliberazione. Trascorsi infruttuosamente i termini previsti al secondo e quarto comma del presente articolo o quando anche la seconda deliberazione non abbia ottenuto la ratifica, anche per manifesta ed immotivata inadeguatezza delle tariffe, il Ministro per l'interno, sentiti il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile ed il Comitato interministeriale prezzi, provvede, con proprio decreto, alla determinazione delle tariffe.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1969 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1969-12-22;964~art6 · fonte del testo