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A decorrere dal 1 gennaio 1971, l'assegnazione a favore delle province sul fondo di cui al secondo comma dell'articolo 10 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e' elevato da un terzo a due quinti dell'ammontare dei versamenti annui delle tasse di circolazione.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1969 al 22 dicembre 2008
