((Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 3, si applica la sanzione della sospensione degli effetti autorizzatori della SCIA per l'esercizio dell'attivita' funebre da tre a sei mesi. In caso di recidiva entro dodici mesi, e' disposta la revoca degli effetti autorizzatori della SCIA)).

Testo vigente dal 18 dicembre 2025

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urn:nir:stato:legge:2001-03-30;130~art8bis · fonte su Normattiva