Art. 8 — Norme tecniche
[1]Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono definite le norme tecniche per la realizzazione dei crematori, relativamente ai limiti di emissione, agli impianti e agli ambienti tecnologici, nonche' ai materiali per la costruzione delle bare per la cremazione.
[2]La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 30 marzo 2001
[3]CIAMPI
[4]Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Fassino
Testo vigente dal 18 dicembre 2025
