Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici
Art. 16 — Modifiche al codice penale
Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 240, secondo comma, numero 1-bis, dopo la parola: «635-quinquies,» sono inserite le seguenti: «640, secondo comma, numero 2-ter),»;
- b)all'articolo 615-ter:
- 1)al secondo comma: 1.1) all'alinea, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a dieci anni»; 1.2) al numero 2), dopo la parola: «usa» sono inserite le seguenti: «minaccia o»; 1.3) al numero 3), dopo le parole: «ovvero la distruzione o il danneggiamento» sono inserite le seguenti: «ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilita' al titolare»;
- 2)al terzo comma, le parole: «da uno a cinque anni e da tre a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni»;
- c)all'articolo 615-quater:
- 1)al primo comma, la parola: «profitto» e' sostituita dalla seguente: «vantaggio»;
- 2)il secondo comma e' sostituito dal seguente: «La pena e' della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1)»;
- 3)dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: «La pena e' della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma»;
- d)l'articolo 615-quinquies e' abrogato;
- e)all'articolo 617-bis:
- 1)dopo il primo comma e' inserito il seguente: «La pena e' della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1)»;
- 2)al secondo comma, le parole da: «ovvero da un pubblico ufficiale» fino alla fine del comma sono soppresse;
- f)all'articolo 617-quater, quarto comma:
- 1)all'alinea, le parole: «da tre a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dieci anni»;
- 2)il numero 1) e' sostituito dal seguente: «1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma»;
- 3)al numero 2), le parole: «da un pubblico ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale» e la parola: «ovvero» e' sostituita dalle seguenti: «o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o»;
- 4)il numero 3) e' abrogato;
- g)all'articolo 617-quinquies:
- 1)il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena e' della reclusione da due a sei anni»;
- 2)dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: «Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena e' della reclusione da tre a otto anni»;
- h)all'articolo 617-sexies, secondo comma, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a otto anni»;
- i)alla rubrica del capo III-bis del titolo dodicesimo del libro secondo, le parole: «sulla procedibilita'» sono soppresse;
- l)nel capo III-bis del titolo dodicesimo del libro secondo, dopo l'articolo 623-ter e' aggiunto il seguente: «Art. 623-quater (Circostanze attenuanti). - Le pene comminate per i delitti di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 617-quater, 617-quinquies e 617-sexies sono diminuite quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalita' o le circostanze dell'azione ovvero per la particolare tenuita' del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entita'. Le pene comminate per i delitti di cui al primo comma sono diminuite dalla meta' a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di elementi di prova o nel recupero dei proventi dei delitti o degli strumenti utilizzati per la commissione degli stessi. Non si applica il divieto di cui all'articolo 69, quarto comma»;
- m)all'articolo 629:
- 1)al secondo comma, le parole: «nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «nel terzo comma dell'articolo 628»;
- 2)dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: «Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena e' della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonche' nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per eta' o per infermita'»;
- n)all'articolo 635-bis:
- 1)al primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni»;
- 2)il secondo comma e' sostituito dal seguente: «La pena e' della reclusione da tre a otto anni:
- 1)se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualita' di operatore del sistema;
- 2)se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se e' palesemente armato»;
- o)all'articolo 635-ter:
- 1)al primo comma, le parole: «utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilita', e' punito con la reclusione da uno a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanita' o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, e' punito con la reclusione da due a sei anni»;
- 2)il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: «La pena e' della reclusione da tre a otto anni:
- 1)se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualita' di operatore del sistema;
- 2)se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se e' palesemente armato;
- 3)se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilita' al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici. La pena e' della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3)»;
- 3)nella rubrica, le parole: «utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilita'» sono sostituite dalle seguenti: «pubblici o di interesse pubblico»;
- p)all'articolo 635-quater:
- 1)al primo comma, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni»;
- 2)il secondo comma e' sostituito dal seguente: «La pena e' della reclusione da tre a otto anni:
- 1)se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualita' di operatore del sistema;
- 2)se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se e' palesemente armato»;
- q)dopo l'articolo 635-quater e' inserito il seguente: «Art. 635-quater.1 (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico). - Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329. La pena e' della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1). La pena e' della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma»;
- r)l'articolo 635-quinquies e' sostituito dal seguente: «Art. 635-quinquies (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento e' punito con la pena della reclusione da due a sei anni. La pena e' della reclusione da tre a otto anni:
- 1)se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualita' di operatore del sistema;
- 2)se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se e' palesemente armato;
- 3)se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici. La pena e' della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3)»;
- s)nel capo I del titolo tredicesimo del libro secondo, dopo l'articolo 639-bis e' aggiunto il seguente: «Art. 639-ter (Circostanze attenuanti). - Le pene comminate per i delitti di cui agli articoli 629, terzo comma, 635-ter, 635-quater.1 e 635-quinquies sono diminuite quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalita' o le circostanze dell'azione ovvero per la particolare tenuita' del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entita'. Le pene comminate per i delitti di cui al primo comma sono diminuite dalla meta' a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di elementi di prova o nel recupero dei proventi dei delitti o degli strumenti utilizzati per la commissione degli stessi. Non si applica il divieto di cui all'articolo 69, quarto comma»;
- t)all'articolo 640:
- 1)al secondo comma e' aggiunto, in fine, il seguente numero: «2-ter) se il fatto e' commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione»;
- 2)al terzo comma, le parole: «capoverso precedente» sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter)»;
- u)all'articolo 640-quater, le parole: «numero 1» sono sostituite dalle seguenti: «numeri 1 e 2-ter)».
Testo vigente dal 2 luglio 2024
