Art. 1 — Ambito di applicazione e definizioni
La presente legge disciplina la pubblicita' e gli obblighi di informazione che i produttori e i professionisti devono adempiere in relazione alla promozione, alla vendita o alla fornitura ai consumatori di prodotti i cui proventi siano in parte destinati a taluno dei soggetti indicati agli articoli 10, comma 1, lettere g), i), l) e l-quater), e 100, comma 2, lettere a), b), f), g), h), m), m-bis), n), o) e o-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e all'articolo 82, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ovvero a soggetti costituiti, stabiliti o comunque operanti all'estero che svolgano attivita' aventi caratteristiche o finalita' analoghe a quelle indicate nelle citate disposizioni. La presente legge non si applica alla promozione, alla vendita o alla fornitura di prodotti ai consumatori da parte degli enti non commerciali che non siano partecipati, direttamente o indirettamente, dai produttori o professionisti di cui al comma 1. Restano ferme le disposizioni in materia di raccolta di fondi previste dall'articolo 7 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e quelle relative alle raccolte svolte dagli enti appartenenti alle confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni previste dagli articoli 13 e 18 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Ai fini della presente legge, per «professionista» si intende sia il venditore sia il soggetto che promuove l'acquisto.
Testo vigente dal 6 luglio 2026
