Comunicazioni all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato Almeno quindici giorni prima di porre in vendita i prodotti i cui proventi siano in parte destinati a taluno dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, il produttore o il professionista comunica all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato:

  • a)le informazioni di cui all'articolo 2, comma 2;
  • b)il termine entro cui sara' effettuato il versamento dell'importo destinato ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1. Entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1, lettera b), il produttore o il professionista di cui al comma 1 comunica all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato l'esecuzione del versamento dell'importo di cui alla medesima lettera b).

Testo vigente dal 6 luglio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-06-19;120~art3 · fonte su Normattiva