Art. 2 — Informazioni
I consumatori hanno diritto di ricevere dai produttori e dai professionisti un'adeguata informazione, ai sensi degli articoli 2, comma 2, e 6, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, circa la destinazione di una parte dei proventi della vendita di un prodotto in favore di taluno dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge. Ai fini di cui al comma 1, i produttori o i professionisti riportano sulle confezioni dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, ovvero nei modi di cui al comma 3 del presente articolo, a integrazione di quelle concernenti il prezzo, le seguenti indicazioni:
- a)il soggetto destinatario di parte dei proventi ai sensi dell'articolo 1, comma 1;
- b)le finalita' per cui sara' impiegata la parte dei proventi destinata ai soggetti indicati ai sensi della lettera a);
- c)la quota percentuale del prezzo di vendita o l'importo destinati a taluno dei soggetti indicati ai sensi della lettera a) per ogni unita' di prodotto. L'adempimento di cui al comma 2 puo' essere eseguito anche tramite l'apposizione di una targhetta cartacea o adesiva sulla confezione ovvero mediante l'indicazione delle informazioni prescritte sui materiali di comunicazione presenti nei punti di vendita, assicurando chiarezza, semplicita' e adeguata evidenza grafica. I produttori e i professionisti forniscono le indicazioni di cui al comma 2 anche nell'ambito delle pratiche commerciali e, in particolare, nelle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicita' del prodotto. Al medesimo obbligo sono tenuti i soggetti che svolgono attivita' di pubblicita' del prodotto nella forma tradizionale ovvero in quella di influencer marketing.
Testo vigente dal 6 luglio 2026
