L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e' competente a irrogare le sanzioni per le violazioni degli obblighi stabiliti dalla presente legge. Salvo che il fatto costituisca reato o una pratica commerciale scorretta ai sensi della parte II, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, la violazione delle disposizioni previste dagli articoli 2 e 3 della presente legge comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato pubblica i provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi del comma 2 nel proprio bollettino settimanale e puo' imporre l'obbligo di pubblicazione di tali provvedimenti, a cura e spese del produttore o del professionista, nel sito internet e nelle pagine delle reti sociali telematiche del produttore o del professionista destinatario della sanzione, su uno o piu' giornali quotidiani nonche' mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all'esigenza di informare compiutamente i consumatori. In caso di inottemperanza all'obbligo imposto ai sensi del presente comma, l'Autorita' applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro. La misura delle sanzioni di cui ai commi 2 e 3 e' determinata tenendo conto del prezzo di listino di ciascun prodotto e del numero delle unita' poste in vendita. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 27 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al presente articolo sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nella misura del 50 per cento, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e destinati a iniziative solidaristiche, da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'universita' e della ricerca. Il medesimo decreto individua i soggetti beneficiari, le modalita' di riparto e le procedure di erogazione delle relative risorse.

Testo vigente dal 6 luglio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-06-19;120~art4 · fonte su Normattiva