Al comma 1 dell'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, di seguito denominate "norme di attuazione del codice di procedura penale", le parole: "idonei e" sono soppresse.
Testo vigente dal 21 marzo 2001
