Il comma 3 dell'articolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "3. L'ufficio di cui al comma 2 gestisce separatamente gli elenchi dei difensori d'ufficio di ciascun ordine forense esistente nel distretto di corte d'appello".

Testo vigente dal 21 marzo 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-03-06;60~art9 · fonte su Normattiva