Il comma 2 dell'articolo 97 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "2. I consigli dell'ordine forense di ciascun distretto di corte d'appello, mediante un'apposito ufficio centralizzato, al fine di garantire l'effettivita' della difesa d'ufficio, predispongono gli elenchi dei difensori che a richiesta dell'autorita' giudiziaria o della polizia giudiziaria sono indicati ai fini della nomina. I consigli dell'ordine fissano i criteri per la nomina dei difensori sulla base delle competenze specifiche, della prossimita' alla sede del procedimento e della reperibilita'". Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Testo vigente dal 21 marzo 2001

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 86/2002

    Questione inammissibile
    21 marzo 2002

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 8 della legge 6 marzo 2001, n. 60, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97, 101, 111 e 112 della Costituzione, in quanto - persistendo la mancata attuazione della nuova disciplina sulla difesa d'ufficio da parte del Consiglio dell'Ordine degli avvocati - non consentono al pubblico ministero, in sede di convalida di un sequestro probatorio operato d'iniziativa della polizia giudiziaria, di provvedere alla nomina di un difensore di ufficio per l'indagato. Infatti il rimettente, che riveste la qualità di pubblico ministero, non esercita nell'attività di convalida del sequestro probatorio poteri assimilabili a quelli che abilitano l'autorità giurisdizionale a sollevare questioni di legittimità costituzionale. - Per il principio secondo cui la questione può essere sollevata nel corso di un giudizio caratterizzato dall'«esercizio di funzioni giudicanti per l'obiettiva applicazione della legge» ad opera di soggetti «posti in posizione 'super partes'», v. sentenze n. 376/2001 e n. 387/1996. - Sulla legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale, connessa all'esercizio di attività di tipo giurisdizionale, v. citata sentenza n. 387/1996. - Specificamente sull'attività di convalida del sequestro probatorio da parte del pubblico ministero, v. citata sentenza n. 151/1993.

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 101 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2001-03-06;60~art1 · fonte su Normattiva