Il comma 2 dell'articolo 97 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "2. I consigli dell'ordine forense di ciascun distretto di corte d'appello, mediante un'apposito ufficio centralizzato, al fine di garantire l'effettivita' della difesa d'ufficio, predispongono gli elenchi dei difensori che a richiesta dell'autorita' giudiziaria o della polizia giudiziaria sono indicati ai fini della nomina. I consigli dell'ordine fissano i criteri per la nomina dei difensori sulla base delle competenze specifiche, della prossimita' alla sede del procedimento e della reperibilita'". Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Testo vigente dal 21 marzo 2001
