Il comma 4 dell'articolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "4. Il sistema informatizzato di cui al comma 2 deve garantire:

  • a)che l'indicazione dei nominativi rispetti un criterio di rotazione automatico tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 1;
  • b)che sia evitata l'attribuzione contestuale di nomine, ad un unico difensore, per procedimenti pendenti innanzi ad autorita' giudiziarie e di polizia distanti tra di loro e, comunque, dislocate in modo da non permettere l'effettivita' della difesa;
  • c)l'istituzione di un turno differenziato, per gli indagati e gli imputati detenuti, che assicuri, attraverso un criterio di rotazione giornaliera dei nominativi, la reperibilita' di un numero di difensori d'ufficio corrispondente alle esigenze".

Testo vigente dal 21 marzo 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-03-06;60~art10 · fonte su Normattiva