Autorita' di vigilanza L'Agenzia, sentiti il Ministero della difesa e gli organismi di informazione per la sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, per gli aspetti di rispettiva competenza, vigila sulle attivita' condotte dall'operatore per assicurarne la conformita' alle disposizioni della presente legge, agli atti adottati in attuazione della legge medesima e alle condizioni e prescrizioni indicate nell'autorizzazione. L'Agenzia ha accesso ai documenti e alle informazioni in possesso dell'operatore e del proprietario dell'oggetto spaziale, se diverso dall'operatore, relativi all'attivita' spaziale autorizzata e all'oggetto spaziale eventualmente lanciato nell'ambito di tale attivita'; puo' chiedere ulteriori informazioni all'operatore e al proprietario dell'oggetto spaziale, se diverso dall'operatore, nonche' condurre ispezioni nei locali e nei siti utilizzati o da utilizzare per l'attivita' spaziale, nel rispetto della normativa vigente. I dati, le informazioni e i documenti raccolti sono trattati e conservati nel rispetto delle esigenze di confidenzialita' e segretezza e nel rispetto delle disposizioni per la tutela delle informazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, e sono esclusi dal diritto di accesso ai sensi del capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'Agenzia e' altresi' referente del Servizio nazionale della protezione civile per le informazioni necessarie per il Comitato operativo nazionale di cui all'articolo 14 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nel caso in cui sia previsto il rientro di detriti spaziali, ai fini del relativo monitoraggio. L'operatore e il proprietario dell'oggetto spaziale cooperano con l'Agenzia. A tale fine forniscono le informazioni e i documenti richiesti e adottano le misure necessarie per consentire lo svolgimento delle ispezioni di cui al comma 2. L'operatore spaziale comunica all'Agenzia con almeno trenta giorni di preavviso la data di inizio di ciascuna operazione spaziale e trasmette ogni sei mesi all'Agenzia stessa una relazione sul suo svolgimento.

Testo vigente dal 24 giugno 2025

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2025-06-13;89~art11 · fonte su Normattiva