Disposizioni in materia di economia dello spazio

Art. 23Fondo per l'economia dello spazio

Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy e' istituito un fondo, denominato «Fondo per l'economia dello spazio», con la dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2025. Al Fondo sono altresi' destinati i proventi di cui agli articoli 4, comma 6, 8, comma 1, 10 e 12, comma 2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate a promuovere, in coerenza con i contenuti del Piano di cui all'articolo 22, l'innovazione tecnologica, lo sviluppo produttivo e la valorizzazione commerciale delle attivita' nazionali nel settore dell'economia dello spazio, in sinergia con le azioni e con le infrastrutture spaziali nazionali, comprese quelle alla cui realizzazione lo Stato italiano partecipa nell'ambito di iniziative di collaborazione internazionale. Le iniziative ammissibili al finanziamento da parte del Fondo di cui al comma 1 consistono in contributi a fondo perduto nel limite massimo del 70 per cento della dotazione del Fondo o in operazioni finanziarie, o in una combinazione tra le due tipologie di misure, in coerenza con i contenuti del Piano di cui all'articolo 22. I criteri per l'intervento e il funzionamento del Fondo sono definiti con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per la parte di competenza, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'universita' e della ricerca, anche valorizzando gli strumenti di incentivazione esistenti o prevedendo forme di partenariato pubblico-privato, anche di natura istituzionale. Al fine di garantire l'invarianza degli effetti derivanti dal presente comma sui saldi di finanza pubblica, resta ferma l'applicazione delle regole dell'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat). Per le attivita' funzionali alla redazione e al monitoraggio dell'attuazione del Piano nazionale per l'economia dello spazio nonche' alla gestione, al monitoraggio, al controllo e alla successiva analisi delle iniziative da finanziare a valere sulla dotazione del Fondo di cui al comma 1, il Ministero delle imprese e del made in Italy puo' attivare iniziative di assistenza tecnica e di supporto tecnico-operativo specialistico, nel limite massimo di spesa del 3 per cento della dotazione annua del Fondo. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante riduzione, in misura pari a 110 milioni di euro per l'anno 2025, del Fondo di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al fine di garantire la compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

Testo vigente dal 24 giugno 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-06-13;89~art23 · fonte su Normattiva