Disposizioni in materia di economia dello spazio
Art. 16 — Informazioni per l'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico
L'operatore comunica all'Agenzia le seguenti informazioni di cui all'articolo IV della Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, fatta a New York il 14 gennaio 1975, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 12 luglio 2005, n. 153:
- a)il nome dello Stato o degli Stati di lancio;
- b)un'appropriata denominazione dell'oggetto spaziale;
- c)il numero del designatore internazionale dell'oggetto spaziale;
- d)la data, il territorio o il luogo del lancio;
- e)i parametri orbitali basici dell'oggetto spaziale, compresi il periodo nodale, l'inclinazione, l'apogeo e il perigeo;
- f)la funzione generale dell'oggetto spaziale. L'operatore, inoltre, comunica all'Agenzia le seguenti informazioni addizionali:
- a)il lanciatore e l'orario del lancio, espresso in tempo coordinato universale (UTC);
- b)la longitudine sull'orbita geostazionaria, se appropriata;
- c)il proprietario, il costruttore dell'oggetto spaziale lanciato e l'indirizzo web per ottenere informazioni ufficiali;
- d)se l'oggetto e' parte di una costellazione di satelliti;
- e)ogni altra informazione utile relativa al funzionamento dell'oggetto spaziale o alla fine della missione, compresi l'abbandono dell'orbita terrestre o il rientro dell'oggetto spaziale medesimo;
- f)l'eventuale data del trasferimento della gestione o della proprieta' di un oggetto spaziale immatricolato nel Registro nazionale ad altro operatore o proprietario;
- g)ogni altra informazione che l'Agenzia ritenga necessario richiedere, anche in considerazione dell'evoluzione della normativa e delle pratiche internazionali relative all'immatricolazione dell'oggetto spaziale. L'operatore indica gli estremi del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' spaziale.
Testo vigente dal 24 giugno 2025
