Art. 15 — Registro nazionale di immatricolazione degli oggetti spaziali lanciati nello spazio extra-atmosferico
Gli oggetti spaziali rispetto ai quali l'Italia risulta Stato di lancio, in base alla Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, fatta a New York il 14 gennaio 1975, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 12 luglio 2005, n. 153, o in base ad altre norme internazionali, sono immatricolati nel Registro nazionale di immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, istituito ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge n. 153 del 2005, di seguito denominato «Registro nazionale». Ciascun oggetto spaziale e' registrato mediante un codice alfanumerico composto da una lettera e tre cifre progressive precedute dall'identificativo nazionale «ITA». Un oggetto spaziale lanciato nello spazio extra-atmosferico non puo' essere iscritto nel Registro nazionale se e' iscritto nel registro di un altro Stato. L'Agenzia cura la custodia e l'aggiornamento del Registro nazionale. Il Registro nazionale e' pubblico e consultabile per via telematica. L'Agenzia comunica le annotazioni effettuate nel Registro nazionale alla segreteria del COMINT e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che provvede agli adempimenti di carattere internazionale previsti dalla Convenzione di cui al comma 1.
Testo vigente dal 24 giugno 2025
