Art. 8 — Modifica dell'autorizzazione per ragioni sopravvenute
L'operatore spaziale, se viene a conoscenza del fatto che si e' verificato o che puo' verificarsi un mutamento sostanziale delle circostanze rispetto a quelle esistenti al momento del rilascio dell'autorizzazione, chiede all'Autorita' responsabile la modifica dei termini e delle condizioni dell'autorizzazione stessa. In questo caso si applica la procedura di cui all'articolo 7, ma i termini sono dimezzati. E' parimenti dimezzato l'importo del contributo di cui all'articolo 4, comma 3. Anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 7, 9, 10, 11 e 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Autorita' responsabile, di propria iniziativa o su segnalazione di altra amministrazione competente, puo' modificare i termini e le condizioni dell'autorizzazione ovvero procedere alla sua revoca o al suo annullamento al fine di tutelare la difesa e la sicurezza nazionale o di evitare un pericolo imminente. In tal caso non e' richiesta la comunicazione di avvio del procedimento. Si applica quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, in ordine all'imposizione di prescrizioni per la prosecuzione o l'interruzione dell'attivita' spaziale in condizioni di sicurezza.
Testo vigente dal 24 giugno 2025
