Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali

Art. 4 — Modifiche alle leggi 25 maggio 1970, n. 352, e 21 marzo 1990, n. 53

Al terzo comma dell'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, le parole: "o del tribunale" sono sostituite dalle seguenti: ", del tribunale o della corte di appello". Al comma 1 dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130, dopo le parole: "i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie" sono inserite le seguenti: "delle corti di appello,"; ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono altresi' competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilita', rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco".

Testo vigente dal 3 maggio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-04-30;120~art4 · fonte su Normattiva