Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali

Art. 5 — Liste non ammesse all'assegnazione dei seggi

Dopo l'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e' inserito il seguente: "Art. 7-bis. (Liste non ammesse all'assegnazione dei seggi). - 1. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia".

Testo vigente dal 3 maggio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-04-30;120~art5 · fonte su Normattiva