Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali

Art. 6 — Integrazione dell'articolo 9 della legge 25 marzo 1993, n. 81

All'articolo 9 della legge 25 marzo 1993, n. 81, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia".

Testo vigente dal 3 maggio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-04-30;120~art6 · fonte su Normattiva