(Introduzione dell'articolo 211-bis del codice penale). Dopo l'articolo 211 del codice penale e' inserito il seguente: "Art. 211-bis. - (Rinvio dell'esecuzione delle misure di sicurezza). - Alle misure di sicurezza previste dal presente capo si applicano gli articoli 146 e 147".

Testo vigente dal 19 luglio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-07-12;231~art7 · fonte su Normattiva