Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto

Art. 15 — Introduzione dell'articolo 256-bis del codice di procedura penale

Dopo l'articolo 256 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "Art. 256-bis. - (Acquisizione di documenti, atti o altre cose da parte dell'autorita' giudiziaria presso le sedi dei servizi di informazione per la sicurezza). - 1. Quando deve disporre l'acquisizione di documenti, atti o altre cose presso le sedi dei servizi di informazione per la sicurezza, presso gli uffici del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o comunque presso uffici collegati all'esercizio delle funzioni di informazione per la sicurezza della Repubblica, l'autorita' giudiziaria indica nell'ordine di esibizione, in modo quanto piu' possibile specifico, i documenti, gli atti e le cose oggetto della richiesta. 2. L'autorita' giudiziaria procede direttamente sul posto all'esame dei documenti, degli atti e delle cose e acquisisce agli atti quelli strettamente indispensabili ai fini dell'indagine. Nell'espletamento di tale attivita', l'autorita' giudiziaria puo' avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria. 3. Quando ha fondato motivo di ritenere che i documenti, gli atti o le cose esibiti non siano quelli richiesti o siano incompleti, l'autorita' giudiziaria informa il Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede a disporre la consegna di ulteriori documenti, atti o cose o, se ne ricorrono i presupposti, a confermare l'inesistenza di ulteriori documenti, atti o cose. 4. Quando deve essere acquisito, in originale o in copia, un documento, un atto o una cosa, originato da un organismo informativo estero, trasmesso con vincolo di non divulgazione, l'esame e la consegna immediata sono sospesi e il documento, l'atto o la cosa e' trasmesso immediatamente al Presidente del Consiglio dei ministri affinche' vengano assunte le necessarie iniziative presso l'autorita' estera per le relative determinazioni in ordine all'apposizione del segreto di Stato. 5. Nell'ipotesi prevista al comma 4, il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l'acquisizione del documento, dell'atto o della cosa ovvero oppone o conferma il segreto di Stato entro sessanta giorni dalla trasmissione. 6. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine di cui al comma 5, l'autorita' giudiziaria acquisisce il documento, l'atto o la cosa".

Testo vigente dal 13 agosto 2007

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urn:nir:stato:legge:2007-08-03;124~art15 · fonte su Normattiva