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Gli autoveicoli nuovi di fabbrica, acquistati da persone residenti all'estero, in soggiorno temporaneo nel territorio dello Stato, si considerano esportati, ai fini della restituzione dei diritti di confine e dell'IGE, per effetto della immatricolazione mediante la speciale targa di riconoscimento prevista dall'articolo 97 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. Dal momento della immatricolazione, fino all'uscita dallo stato, gli autoveicoli di cui al comma precedente sono assoggettati al regime doganale della temporanea importazione, salva l'applicazione del trattamento previsto dall'articolo 16 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione, in caso di mancato trasferimento all'estero alla scadenza, del termine prefisso.
Testo in vigore dal 7 giugno 1965 al 12 aprile 1973
