Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 aprile 1973 al 1 gennaio 1993. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43.
Abrogato dal 12 aprile 1973
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 aprile 1973 al 1 gennaio 1993. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43.
Abrogato dal 12 aprile 1973
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 7 giugno 1965 al 12 aprile 1973. 109 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Gli autoveicoli nuovi di fabbrica, acquistati da persone residenti all'estero, in soggiorno temporaneo nel territorio dello Stato, si considerano esportati, ai fini della restituzione dei diritti di confine e dell'IGE, per effetto della immatricolazione mediante la speciale targa di riconoscimento prevista dall'articolo 97 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. Dal momento della immatricolazione, fino all'uscita dallo stato, gli autoveicoli di cui al comma precedente sono assoggettati al regime doganale della temporanea importazione, salva l'applicazione del trattamento previsto dall'articolo 16 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione, in caso di mancato trasferimento all'estero alla scadenza, del termine prefisso.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 23 GENNAIO 1973, N. 43
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1965-05-14;576~artunico · fonte del testo