Disposizioni in materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari

Art. 7 — Disposizioni per la rilevazione della produzione di latte di bufala

Al fine di assicurare la piu' ampia tutela degli interessi dei consumatori e di garantire la concorrenza e la trasparenza del mercato, gli allevatori bufalini sono obbligati ad adottare strumenti per la rilevazione, certa e verificabile, della quantita' di latte prodotto giornalmente da ciascun animale, secondo le modalita' disposte con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni interessate.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116

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Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che "L'articolo 7 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3".

Testo vigente dal 21 agosto 2014

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2011-02-03;4~art7 · fonte su Normattiva