Art. 7 — Disposizioni per la rilevazione della produzione di latte di bufala
Al fine di assicurare la piu' ampia tutela degli interessi dei consumatori e di garantire la concorrenza e la trasparenza del mercato, gli allevatori bufalini sono obbligati ad adottare strumenti per la rilevazione, certa e verificabile, della quantita' di latte prodotto giornalmente da ciascun animale, secondo le modalita' disposte con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni interessate.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116
1Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che "L'articolo 7 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3".
Testo vigente dal 21 agosto 2014
