Art. 7 — Disposizioni per la rilevazione della produzione di latte di bufala
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Al fine di assicurare la piu' ampia tutela degli interessi dei consumatori e di garantire la concorrenza e la trasparenza del mercato, gli allevatori bufalini sono obbligati ad adottare strumenti per la rilevazione, certa e verificabile, della quantita' di latte prodotto giornalmente da ciascun animale, secondo le modalita' disposte con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni interessate.
Testo in vigore dal 19 febbraio 2011 al 21 agosto 2014
