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Il primo ed il terzo comma dell'art. 55 del testo unico per la finanza, locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti: "E' punito con la multa da due a venti volte l'imposta dovuta, il produttore, il commerciante all'ingrosso e al minuto e, in genere, chiunque, mediante atti fraudolenti, si sottrae o tenta di sottrarsi al pagamento della imposta, anche mediante abuso delle esenzioni stabilite nel presente capo". "La pena della multa non puo' comunque essere applicata in misura inferiore a lire tremila".

Testo in vigore dal 5 luglio 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-07-02;703~art16 · fonte del testo