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Il terzo comma dell'art. 70 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Se la somma riscossa a titolo di pena pecuniaria supera le lire 50.000, la quota da ripartire e', in ogni caso, limitata a questa, cifra e l'eccedenza va, a profitto del Comune".

Testo in vigore dal 5 luglio 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-07-02;703~art21 · fonte del testo