Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 luglio 1952 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Il minimo ed il massimo della pena pecuniaria prevista dall'art. 75 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono rispettivamente elevati a L. 5000 ed a L. 25.000.

Testo in vigore dal 5 luglio 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-07-02;703~art22 · fonte del testo