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Le cauzioni prestate dagli appaltatori e dai consorzi degli esercenti debbono essere integrate in relazione al maggior provento derivante dall'applicazione della presente legge, tenute presenti le disposizioni degli articoli 81 e 87 del testo unico per la finanza, locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 5 luglio 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-07-02;703~art27 · fonte del testo