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La lettera c) dell'art. 113 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' sostituita dalla seguente: "c) le persone che si limitano ad abitare presso altre famiglie, anche se unite a queste con vincoli di parentela o di affinita', senza partecipazione alcuna all'unita' economica della famiglia presso la quale abitano".
Testo in vigore dal 5 luglio 1952 al 22 dicembre 2008
