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L'art. 187 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Per gli stabilimenti sanitari e per i bagni pubblici, per gli esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture, locali di stallaggio e simili, l'imposta e' applicata con aliquota del 4 per cento del valore locativo presunto in regime di libera contrattazione".
Testo in vigore dal 5 luglio 1952 al 22 dicembre 2008
