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L'art. 189 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Per le sale pubbliche per balli, per bigliardi, e per altri giuochi leciti, l'imposta e' applicata con aliquota non inferiore al 10 e non superiore al 20 per cento del valore locativo presunto in regime di libera contrattazione".

Testo in vigore dal 5 luglio 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-07-02;703~art38 · fonte del testo