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Alla lettera a) dell'art. 200 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso gli enti e le societa' concessionari di pubblici servizi telefonici e per trasporto di energia sono tenuti al pagamento del tributo".

Testo in vigore dal 5 luglio 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-07-02;703~art40 · fonte del testo